
Elenco specie fungienee per le quali è consentita la raccolta e la commercializz
Data: Venerdì, 14 dicembre @ 13:38:03 CET Argomento: Novità
Ancora un piccolo SUCCESSO dell'Associazione Fungaioli Siciliani. Sono state inserite nell'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia due BOLETI a Pori Rossi : Boletus erythropus (da consumarsi solo dopo lunga cottura); Boletus luridus (da consumarsi solo dopo lunga cottura); L'inserimento di queste specie di funghi era stato richiesta all'Assessorato in uno dei tanti tavoli tecnici che si sono svolti per l'emanazione della direttiva Assessoriale alla Legge regionale 3/2006. Come si nota tra le parentesi a fianco dei nomi dei funghi è stata inserita "(da consumarsi solo dopo lunga cottura)" , aggiungiamo di non utilizzare l'acqua di cottura. Il DECRETO PRESIDENZIALE che riporta l'elenco è del 19 novembre 2007 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia del 7 Dicembre 2007. Si informano i fungaioli del Limite nelle dimensioni imposto dal decreto: E' vietata, altresì, a chiunque la raccolta di esemplari di Boletus edulis (porcino) e relativo gruppo (Boletus aestivalis e forme relative, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Pleurotus nebrodensis (fungo di basilisco) e Cantharelus cibarius (gallinnaccio) con diametro del cappello inferiore a 3 cm
LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI DECRETO PRESIDENZIALE 19 novembre 2007. Individuazione delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto lo Statuto della Regione; Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2; Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg.S. 26 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"; Vista la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, recante "Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei"; Vista la nota n. 38810/Gab del 2 maggio 2007, con la quale l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste trasmette l'elenco delle specie fungine per le quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia; Decreta: Art. 1 Per le finalità indicate in premessa, ferme restando le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività all'interno di ogni zona protetta, non in contrasto con la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3, le specie fungine delle quali è consentita la raccolta e la commercializzazione nella Regione Sicilia sono le seguenti: 1) Agaricus arvensis; 2) Agaricus augustus; 3) Agaricus bisporus; 4) Agaricus bitorquis; 5) Agaricus campestris; 6) Agaricus hortensis; 7) Agaricus macrosporus; 8) Agrocybe aegerita (=Pholiota aegerita); 9) Amanita cesarea (escluso allo stadio di ovulo); 10) Armillaria mellea; 11) Boletus aereus; 12) Boletus appendiculatus; 13) Boletus badius; 14) Boletus edulis; 15) Boletus erythropus (da consumarsi solo dopo lunga cottura); 16) Boletus granulatus; 17) Boletus impolitus; 18) Boletus luridus (da consumarsi solo dopo lunga cottura); 19) Boletus luteus; 20) Boletus pinicola; 21) Boletus regius; 22) Boletus reticulatus; 23) Boletus rufus; 24) Boletus scaber; 25) Cantharellus (tutte le specie escluse: subcibarius; tubaeformis; varietà lutescens e muscigenus); 26) Clitocybe costata; 27) Clitocybe geotropa; 28) Clitocybe gibba; 29) Clitocybe gigantea; 30) Craterellus cornucopioides; 31) Fistulina hepatica (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo); 32) Hydnum album (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo); 33) Hydnum repandum (da consumarsi solo dopo lunga cottura); 34) Hydnum rufescens (da consumarsi solo dopo lunga cottura); 35) Hygrophorus russula; 36) Lactarius deliciosus e specie affini a latice color rosso; 37) Laetiporus sulphureus (da consumarsi solo nelle prime fasi di sviluppo); 38) Leccinum (tutte le specie commestibili); 39) Lentinus edodes; 40) Lyophyllum decastes; 41) Macrolepiota mastoidea; 42) Macrolepiota olivascens; 43) Macrolepiota procera; 44) Macrolepiota procera var. fuliginosa; 45) Marasmius oreades; 46) Morchella (tutte le specie commestibili); 47) Pholiota mutabilis; 48) Pholiota nameko; 49) Pleurotus cornucopiae; 50) Pleurotus eryngii; 51) Pleurotus eryngii var. elaeoselini; 52) Pleurotus eryngii var. ferulae; 53) Pleurotus eryngii var. thapsiae; 54) Pleurotus nebrodensis: (solo coltivato o spontaneo ma solo nelle dimensioni e quantità previste dal regolamento dell'Ente parco delle Madonie); 55) Pleurotus ostreatus; 56) Russula aurea; 57) Russula cyanoxantha; 58) Russula virescens; 59) Stropharia rugosoannulata; 60) Tricholoma acerbum; 61) Tricholoma columbetta; 62) Tricholoma georgii; 63) Tricholoma imbricatum; 64) Tricholoma populinum; 65) Tricholoma portentosum; 66) Tricholoma terreum; 67) Volvariella esculenta; 68) Volvariella volvacea. Limite nelle dimensioni E' vietata, altresì, a chiunque la raccolta di esemplari di Boletus edulis (porcino) e relativo gruppo (Boletus aestivalis e forme relative, Boletus aereus, Boletus pinophilus), Pleurotus nebrodensis (fungo di basilisco) e Cantharelus cibarius (gallinnaccio) con diametro del cappello inferiore a 3 cm. Art. 2 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Palermo, 19 novembre 2007. CUFFARO
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