SICILIA- Direttiva Assessoriale 14 Giugno 2007 Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei-Legge regionale 1 febbraio 2006 n.3 art.2

Direttiva Assessoriale  14 Giugno 2007
Modalità e criteri per il rilascio del tesserino per la raccolta funghi  epigei spontanei-Legge regionale  1 febbraio 2006 n.3 art.2

Riportiamo la direttiva di cui sopra pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della REGIONE SICILIA anno 61 numero 28  di venerdì 22 giugno 2007 -PARTE PRIMA.
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L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352 recante “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”; 
VISTA la legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 recante ”Disciplina della raccolta, commercializzazione e valorizzazione dei funghi epigei spontanei”;

Emana la seguente direttiva


Art. 1
(Il tesserino per la raccolta dei funghi epigei spontanei)

Il tesserino previsto dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 01 febbraio 2006, n. 3, deve essere conforme al modello di cui all’allegato a), di colore verde; è nominativo, ha validità quinquennale e deve contenere:
1)      numerazione progressiva;
2)    data di rilascio;
3)    dati anagrafici e residenza del raccoglitore;
4)    foto del titolare;
5)    indicazione della categoria del raccoglitore (amatoriale, professionale  o per fini scientifici);
6)    indicazione degli obblighi del titolare e delle sanzioni previste per i trasgressori;
7)    spazi riservati ai rinnovi e  alle annotazioni delle infrazioni rilevate.
Il tesserino, che non può essere rilasciato a persone minori di anni quattordici, deve essere esibito, a richiesta degli organi preposti alla vigilanza, insieme alla ricevuta del versamento annuale e a un documento di riconoscimento.
Il possesso del tesserino, autorizza il titolare alla raccolta di funghi in tutto il territorio regionale, nel rispetto delle limitazioni e della disciplina di cui alla legge regionale 3/2006, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale stabilito.



Art. 2
(Richiesta rilascio tesserino)


Il rilascio del tesserino va richiesto al Comune di residenza con domanda (allegato b); nell’ipotesi di domanda presentata da minorenne, la stessa deve essere sottoscritta anche da chi ne esercita la patria potestà. L’istanza deve essere corredata da:
1)      attestato di idoneità che certifichi la frequenza e il superamento di un corso di formazione micologica; ne sono esentati i micologi iscritti al Registro Nazionale e i soggetti che, per titoli di studio conseguiti o per attività di lavoro esercitate, documentabili, siano in possesso delle conoscenze e delle informazioni che attraverso il corso devono essere fornite;
2)    due foto formato tessera;
3)    autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, della categoria del raccoglitore.
     La  categoria di  raccoglitore  professionale  può essere riconosciuta a:
a)     coloro che effettuano la raccolta per una significativa integrazione del proprio reddito;
b)    imprenditori agricoli professionali;
c)     coloro che hanno in gestione l’uso del bosco;
d)     soci di cooperative agricolo-forestali;
         I soggetti che richiedono il tesserino  per  la raccolta  a  fini  scientifici devono
comprovarne i motivi di studio o ricerca.

Accertato l’effettivo possesso dei requisiti richiesti, il Comune competente invita il richiedente ad effettuare il versamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 3/2006, nelle modalità stabilite.

A seguito della presentazione dell’attestazione di pagamento del contributo annuale il Comune provvede al rilascio del tesserino.
L’attestazione di pagamento deve contenere i dati anagrafici del raccoglitore e l’indicazione: “autorizzazione raccolta funghi epigei spontanei”. Il periodo di validità annuale decorre dalla data del pagamento.
 
Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun Comune versa il 20% e il 30% delle somme introitate per il rilascio del tesserino a titolo di contributo annuale, nell’anno precedente, rispettivamente, alla Provincia Regionale della quale fa parte e alla Regione, nelle modalità indicate dagli enti destinatari.




Art. 3
(Procedure per il rilascio)

Ciascun Comune competente deve dotarsi di una struttura amministrativa tramite la quale espletare l’attività istruttoria per il rilascio dei tesserini, disciplinare il relativo procedimento amministrativo ed individuarne il responsabile. 
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda l’Ufficio competente deve completare il procedimento istruttorio e comunicare all’interessato: a) il positivo accertamento dei requisiti, provvedendo a richiedere il versamento del relativo contributo annuale; b) l’eventuale motivato rigetto della richiesta; c) l’eventuale richiesta di integrazione documentale.
Il tesserino viene rilasciato dall’Ufficio competente dietro presentazione di copia del versamento del contributo annuale.
Il Comune che ha provveduto al rilascio o al rinnovo del tesserino può accertare, durante il periodo di validità dello stesso, che persistano i requisiti richiesti al fine del riconoscimento della relativa categoria di raccoglitore.
I Comuni devono curare la tenuta di un registro contenente tutte le autorizzazioni rilasciate, suddivise per tipologia, ai sensi della legge regionale 3/2006 e trasmettere i dati relativi ad ogni anno solare all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste entro il 31 marzo dell’anno successivo.


Art. 4
(Rinnovo del tesserino e rilascio duplicato)

Il rinnovo del tesserino va richiesto al Comune con domanda (allegato c) corredata di copia della ricevuta di versamento del contributo annuale; i soggetti che richiedono il rilascio del tesserino professionale devono altresì autocertificare la permanenza delle condizioni relative alla categoria di raccoglitore. Il rinnovo è attestato dalla timbratura nello spazio apposito del tesserino.
In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento il titolare del tesserino può chiedere il rilascio di un duplicato al Comune competente con domanda (allegato d) corredata di:
-         copia della denuncia presso le competenti Autorità dello smarrimento o furto del tesserino; 
-         il vecchio tesserino, in ipotesi di deterioramento;
-         n. 2 fotografie formato tessera;
-         copia dell’attestazione di pagamento del contributo annuale;
-         ricevuta del pagamento di € 10,00 nella quale deve essere chiaramente specificato: “rilascio duplicato tesserino per la raccolta funghi epigei spontanei”.

Art. 5
(Rilascio tesserino ai non residenti in Sicilia)

I cittadini non residenti nella Regione, che intendono esercitare, per fini amatoriali o scientifici,  la raccolta dei funghi nel territorio regionale possono presentare domanda a qualsiasi comune della Sicilia.
L’autorizzazione avviene tramite rilascio di un tesserino, di validità annuale, conforme al modello allegato e), con le medesime modalità previste dagli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
I soggetti non residenti, che siano muniti di autorizzazione alla raccolta, rilasciata ai sensi delle normative in vigore in altre Regioni della Repubblica italiana che subordinano il rilascio all’accertamento del possesso, da parte del richiedente, di conoscenze analoghe a quelle richieste dalla legislazione della Regione siciliana, sono esonerati dalla presentazione dell’attestato di idoneità di cui all’art. 2, punto 1.
Il tesserino è rinnovabile, previa presentazione della ricevuta di pagamento del contributo annuale, determinato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 3/2006,  tramite l’apposizione di una timbratura nello spazio apposito.

Art. 6
 (Corsi di formazione)

I corsi previsti dall’art. 2, comma 5, della legge regionale 3/2006, sono organizzati secondo il programma unico predisposto dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura e delle Foreste (allegato f), dai soggetti individuati dalla norma singolarmente o in compartecipazione.
I corsi sono autorizzati dall’Assessorato, al quale Enti o Associazioni organizzatori devono inviare la relativa documentazione  almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio.
La Regione non eroga alcun contributo per la realizzazione dei corsi.


Art. 7

Le infrazioni connesse con la mancanza del tesserino nominativo regionale, che non potevano essere contestate prima della diramazione delle disposizioni della presente direttiva, daranno luogo all’applicazione delle sanzioni previste se commesse e contestate dopo il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima.


      L’ASSESSORE
           Prof. Giovanni La Via